Nella Legge di bilancio 2019 c’è spazio anche per lo smart working o “lavoro agile” quella particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che ha il duplice scopo di incrementare la produttività aziendale e di conciliare i tempi di vita e di lavoro.
La Manovra (art. 1 comma 486 Legge n. 145/2018) ha disposto l’obbligo per i datori di dare priorità d’accessoallo smart working:
Il lavoro agile è stato introdotto dalla Legge n. 81/2017 (cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo) come una particolare tipologia di svolgimento del lavoro, in cui parte dell’attività è svolta nei locali aziendali, il resto all’esterno senza una postazione fissa.
Lo smart working si caratterizza per essere una modalità di lavoro flessibile, con riferimento:
Il lavoro agile si differenzia dal telelavoro dal momento che nel primo non è obbligatorio legarsi a un luogo fisico fisso in cui rendere la prestazione. L’attività può essere svolta in qualunque posto dotato delle strumentazioni tecnologiche necessarie, ad esempio internet cafè o luoghi dotati di connessione wi-fi.
Per attivare lo smart working l’azienda deve stipulare un apposito accordo scritto con il dipendente, distinto dal contratto di lavoro.
Nel documento le parti stabiliscono:
Allo smart worker spetta il medesimo trattamento economico e gli stessi diritti di coloro che svolgono l’attività in azienda, ivi compresa la tutela contro gli infortuni, l’aggiornamento professionale e la formazione continua.
Anche a coloro che svolgono l’attività in regime di smart working spettano gli incentivi fiscali e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori subordinati come quelli relativi ai premi di produttività o all’assunzione di under 35.
Le parti sono libere di definire la durata dell’accordo di smart working che pertanto può avere un termine (con possibili proroghe) o essere a tempo indeterminato.
La legge di bilancio 2019 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di dare priorità alle richieste di smart-working da parte delle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedoobbligatorio di maternità e ai lavoratori con figli disabili, in caso di stipula di accordi aziendali per il lavoro agile ( come previsto dall’ articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001).
fonte:www.LeggiOggi.it